CAVA DI CASALE SUL SILE GRANDE

CAVA DI CASALE SUL SILE GRANDE

Descrizione

Da sempre meta delle più diverse tipologie di pescatori, le cave di Casale sul Sile divenute famose già dagli inizi anni '90 per la generosità delle sue preziose acque, ora sono finalmente entrate a far parte del Parco del Sile.

La cava è alimentata da una serie di canali oltre ad avere delle sorgenti, queste cave vennero scavate negli anni 50 per l'estrazione di sabbia, hanno una profondita che va dal metro e mezzo fino ai tre e mezzo.

Come arrivare

dal casello dell'autostrada Passante di Mestre uscita Pregaziol seguire in direzione Casale sul Sile frazione Lughignano a circa 5 km troviamo le cave .

Catture possibili

  • Carassio
  • Breme
  • Pesce gatto
  • Carpa
  • Luccio
  • Persico sole
  • Cavedano
  • Persico reale
  • Rodeo
  • Pigo
  • Siluro d' Europa
  • Lucioperca
  • Scardola scardafa
  • Anguilla

Tecniche di pesca

  • Pesca a fondo
  • Feeder/Ledgering
  • Carp-fishing
  • Spinning al Piede
  • Spinning da Belly Boat
  • Spinning da Barca
  • Pesca con la mosca
  • Pesca all' inglese

Informazioni

  • Obbligo di Tessera Federale: SI
  • Attrezzato per diversamente abili: NO
  • Tesserati subito

Regolamento interno

Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S.Di Treviso,

Piazza San Antonio 6, Biancade TV

Tel 0422 848082 www.fipsas-tv.i

REGOLAMENTO DI PESCA

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE ENTE PARCO SILE – FIPSAS PER LA GESTIONE

DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA SUL FIUME SILE

Art. 1 Limiti geografici della concessione.

Il presente regolamento si applica nel tratto del Fiume Sile che,

entro i confini della Provincia di Treviso, va dal tratto a valle della centrale idroelettrica di Silea fino al ponte dell’autostrada A4 Venezia-Trieste, compreso il ramo morto di Villapendola di Casier, il ramo morto in località Lughignano di Casale sul Sile, il ramo morto in località Sant’Elena di Silea, le cave dette di Biondi e le cave in località Lughignano di Casale sul Sile.

All’interno di questo tratto sono istituite le seguenti zone di ripopolamento e riposo biologico ove la pesca è sempre vietata:

1. dalla centrale idroelettrica di Silea per la lunghezza di 200 mt a valle;

2. il braccio morto del Fiume Sile in località Sant'Elena di Silea nella sua diramazione a valle fino all’inizio dei pontili;

3. l'ansa di fiume sulla sponda idrografica sinistra del fiume Sile delimitata dalle bricole antistante il porto fluviale di Casier;

4. la sponda idrografica destra del Fiume Sile nella zona denominata i Burci in località Casier, per l'intera lunghezza dei pontili in legno e per una distanza di circa 6 metri dagli stessi.

5. In tutto il territorio oggetto della presenta concessione di pesca è vietato:

- abbandonare anche temporaneamente rifiuti

- accendere fuochi o adottare qualsiasi comportamento che possa generare rischi di incendio

- raccogliere o danneggiare flora, prodotti di sottobosco, fauna e insetti

- introdurre specie animali e vegetali alloctone

- accedere con veicoli motorizzati

- navigare con natanti a velocità superiore a 8 km/h

- lasciare animali da affezione senza guinzaglio

- installare tende senza specifica autorizzazione

Le inosservanze ai divieti verranno segnalate all’Ente Parco per l’irrorazione delle relative sanzioni.

Le GGV in forza della Convenzione con l’Ente Parco del Sile sono autorizzate dallo stesso a rilevare le generalità dei trasgressori alle norme sopracitate.

E’ sempre consigliato l’utilizzo del salvagente per la pesca da barca.

Art. 2 Modalità di pesca NO KILL

Salvo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6 e comunque in tutto il territorio in concessione in cui vige il Regolamento Speciale 1- di cui al successivo articolo 5, la cattura delle specie sotto elencate è consentita solo in modalità NO KILL (con obbligo di rilascio immediato dopo la cattura):

? luccio (Esox lucius );

? carpa (Cyprinus carpio);

? tutte le specie di storione (Acipenserspp.);

? tinca (Tinca tinca);

? trota marmorata (Salmo truttamarmoratus).

? pigo (Rutiluspigus).

Art. 3 Permesso di pesca

L’esercizio della pesca nell’area di gestione è consentita ai titolari di licenza di pesca e del permesso del Concessionario previo rilascio di un permesso annuale o di un permesso giornaliero contenente: il regolamento vigente nella concessione; le norme di comportamento all’interno del Parco; le sanzioni per i trasgressori; i confini del territorio della concessione; le norme generali, i recapiti e la composizione del comitato di gestione della concessione. gratuitamente ai soli possessori di tessera F.I.P.S.A.S., necessaria per la copertura assicurativa dei soci dei fruitori della concessione. Il permesso giornaliero sarà rilasciato anche ai non iscritti F.I.P.S.A.S, purché in possesso di licenza di pesca, al costo di Euro 8,00 e di Euro 5,00

per i minori di anni 14 (quattordici). Per i minori di anni 14 il costo del permesso giornaliero sarà dovuto

solo per la prima giornata di pesca per garantire l’assicurazione personale, i permessi giornalieri successivi

all’interno dello stesso anno solare saranno gratuiti. I permessi annuali o giornalieri verranno rilasciati

presso, la sede F.I.P.S.A.S in Via Sant’Antonio n. 6 loc. Biancade di Roncade (TV) e nei punti di distribuzione

ed esercizi convenzionati tra i quali:

? Linea Sport di Bruno Dotto via San Antonio n. 8 Roncade loc. Biancade (TV);

? Sport Sile Via Internati 1943/45 n.37/A Silea (TV);

? Trattoria Casa Mia, Piazza Pio X° , Casier (TV);

? Boscolo Sport, Preganziol (TV)

? Tutto Pesca da Achille, Ponte di Piave (TV);

? Giorgio Sport, Conegliano (TV);

? Polo Pesca, Crocetta del Montello (TV);

? Top Fisch, Gorgo al Monticano;

? Zero Pesca, Zero Branco (TV);

? Armeria Diana, Castelfranco (TV);

? e tutte le società affiliate alla F.I.P.S.A.S.

L’aggiornamento dei punti di distribuzione sarà indicato sui siti web www.parcosile.it e www.fipsas-tv.it , a

fine stagione e comunque entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, il libretto va restituito al

punto di rilascio (negozio, esercizio o società) da cui è stato rilasciato.

Art. 4 Esche e tecniche consentite

La pesca è consentita con un numero massimo di tre canne per ogni pescatore, armate massimo di 2 ami

per canna senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, ad esclusione di ami con apertura minore di cm

0,5. Sono consentite le seguenti esche naturali e la relativa pasturazione (ad esclusione del pesciolino vivo)

bigattino o larva di mosca carnaria, crisalide, camole, vermi di terra, vermi d’acqua, boiles, mais e altre

esche vegetali, uva , pellets, impasti di sfarinati vegetali, pane.

Sono consentite le seguenti esche artificiali armate con ami o ancorette senza ardiglione o con ardiglione

schiacciato: cucchiaini, spinnerbaits, jigs, pesci finti (rapala), minnows, jerkbait, crankbait, softshad,

topwater), esche siliconiche (vermi, creatures, tubes, lizards, rane di gomma, hairjig, dawgs, shad), mosche

artificiali (secche, sommerse, streamers).

Chiunque usi la tecnica del pesce morto può usare una sola canna e non sono consentite altre tecniche

contemporaneamente

Art. 5 REGOLAMENTI SPECIALI

Regolamento speciale “Zona 1”: (Che comprende :da 200 mt a valle della centrale idroelettrica di Silea, al

Braccio morto di San Michele Vecchio escluso, compresi il ramo di Villapendola, le cave dette di Biondi in

località Casier e Le cave di Lughignano dette di Casale sul Sile) la cattura delle specie sotto elencate è

consentita solo in modalità NO KILL (obbligo di rilascio dopo la cattura) - tranne per l’anguilla per cui vale

quanto specificato all’art. 7:

LUCCIO (Esoxlucius ) - CARPA (Cyprinus carpio) tutte le specie di STORIONE (Acipenserspp.) - TINCA (Tinca

tinca )TROTA MARMORATA (Salmo truttamarmoratus) PIGO (Rutiluspigus)

Di tutte le specie alloctone è vietata la re immissione in acqua e vige l’obbligo del trattenimento.

Disposizioni particolari e divieti:

1) divieto assoluto di pesca con utilizzo di pesci vivi come esca;

2) Divieto di pesca con pesciolino morto dal 1 Gennaio al 15 Aprile

3) Dal 1 gennaio al 15 APRILE compreso, di ogni anno durante il periodo di riproduzione del Luccio, è

vietata la pesca a spinning da natante e da Belly Boat in tutte le acque della concessione., Inoltre è vietata

la pesca a spinning nei tratti del Ramo Morto di S. Elena , nel Ramo Morto di Lughignano, e nel Morto di

Silea (Porto turistico di Silea), tali tratti sono da intendersi sino alla confluenza nell’asta principale del

fiume. A parziale deroga in tale periodo è consentita la pesca con esche artificiali (TECNICA LIGHT GAME) di

gomma o silicone non superiori a 5 cm (nel computo non si comprende l’eventuale lunghezza della testina

piombata) e tutte le esche HARDBAIT (esca rigida) non superiore ai 6 cm. (la misura si considera con amo

montato) montate con solo amo. Tutte le esche siliconiche o gomma e hardbait devono essere montate

con amo singolo,terminante con un solo dardo senza artiglione,con apertura massima di cm 1.

4) divieto di pesca con la tecnica Carpfishing ( hair rigs) nel periodo 15 Maggio 30 Giugno

5) divieto di utilizzo Carpsac o nasse dal 01/01/ al 31/12 di ogni anno per il trattenimento del pesce;

6) Divieto di utilizzo di retina metallica per bigattini

7) divieto di pesca a traina;

8) divieto di utilizzo di strumenti dannosi per il salpaggio del pesce quali gaffe, raffi, boga grip (è invece consentito l'uso del guadino);

9) Obbligo dell'utilizzo di terminale d'acciaio di almeno 25 cm. di lunghezza nell'impiego delle esche artificiali di misura superiore a sei cm di lunghezza e del pesce morto manovrato, dal tale divieto sono esclusi mosche artificiali , vermi, grubs e craw siliconici;

10) Divieto di pesca con il bilancino e la bilancia in ogni sua forma.

11) Durante la pesca col pesce morto (es. morto manovrato, mort manie, tecnica drakovic) è vietata la detenzione di pesci vivi sul luogo di pesca. Regolamento speciale “ZONA 2”. (comprende la zona dall’abitato di San Michele Vecchio (termine della zona ZPS) dall’ingresso del Braccio Morto fino al termine della concessione sul confine della Provincia di Venezia al ponte dell’autostrada VE-TS per la parte ricadente sotto la Provincia di Treviso).

Nel territorio sopraindicato è permesso trattenere il pescato e

praticare la pesca come previsto dalle disposizioni presenti sul Regolamento per L’Esercizio della Pesca

nelle Acque Interne della Provincia di Treviso tranne che per le tre seguenti disposizioni:

1. divieto di pesca con pesciolino vivo per esca;

2. dal 1 gennaio al 15 APRILE compreso, di ogni anno durante il periodo di riproduzione del Luccio, è vietata la pesca a spinning dalla barca . ( Natante )

3) divieto di pesca con la tecnica Carpfishing ( hair rigs) nel periodo 15 Maggio 30 Giugno

Art. 6 Pesca all’anguilla e al Persico Reale

E’ consentita la cattura e il trattenimento di un numero massimo di 3 esemplari di anguilla e di 10 di Persico Reale per giornata o battuta di pesca su tutto il territorio della concessione, comunque

non superiore al peso di Kg. 5. La pesca dell’anguilla è consentita anche con l’uso della tecnica del

Bocon o Mazzacchera. E’ inoltre vietata la pesca dell’anguilla nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, come da Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 91 del 18/05/2012.

Art. 7 Obblighi

Prima di iniziare la pesca è obbligatorio compilare l’apposito tesserino o permesso indicando la giornata e la zona di pesca con un segno indelebile ( X ).E’ altresì obbligatorio, ai fini statistici di monitoraggio della fauna ittica indicare le catture dei seguenti pesci con le lettere corrispondenti:

L = LUCCIO, C = CARPA, T = TINCA, A = ANGUILLA.

Come da regolamento della concessione di questi pesci è consentito il trattenimento della sola Anguilla nel numero massimo di 3 esemplari. Gli altri andranno rilasciati immediatamente dopo la cattura , ad eccezione del tratto in concessione dove vige il Regolamento Speciale “zona 2.

E' fatto obbligo consentire, agli organi di Vigilanza preposti, che dimostrino la loro identità, il controllo dei documenti di generalità, della tessera FIPSAS, del libretto o permesso di pesca della concessione del Parco Naturale, delle catture effettuate e della regolarità dell’azione di pesca.

Art. 8 Cattura di specie alloctone

Nel territorio della concessione è assolutamente vietata l’immissione e la REIMMISSIONE in acqua dei pesci alloctoni catturati durante l’azione di pesca . Si intendono specie alloctone quelle indicate nell’allegato A del regolamento per l’esercizio della pesca in acque interne della Provincia di Treviso.

Art. 9 Utilizzo del Natante

Come da Regolamento Provinciale e dal Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, la navigazione nel tratto concessionato è consentita anche con uso di motore a scoppio e velocità non superiore agli 8 km/h sul corso del fiume. Relativamente alle cave di Lughignano dette di Casale sul Sile la pesca da natante è consentita senza motore a scoppio. E’ invece consentito l’uso dei remi, del motore elettrico e l’utilizzo del belly boat.

Art. 10 Attività di vigilanza

La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è affidata a tutti i corpi di Polizia e alle Guardie Giurate Volontarie riconosciute dalla Provincia ai sensi dell’art. 63, D. Lgs. 112/1998.

Art. 11 Indennizzi e risarcimenti (Sanzioni)

Nel caso di inosservanza delle convenzioni che precedono verranno esigite le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed extra patrimoniale:

1. Trattenimento di esemplari soggetti a NO KILL € 250,00 per ogni capo trattenuto

2. Uso e detenzione di esche non consentite € 100,00

3. Salpaggio di pesci mediante raffi, gaffe e boga grip ove vietato € 50,00

4. Pesca con attrezzi non consentiti o in numero superiore € 100,00

5. Mancato utilizzo del cavetto d’acciaio ove obbligatorio € 50,00

6. Mancata riconsegna del permesso pesca giornaliero € 15,00

7. Pesca in zona vietata o riposo biologico € 100,00

8. Mancata compilazione del tesserino € 20,00

9. Pesca senza permesso del concessionario giornaliero o annuale € 50,00

10.Cattura dell’anguilla in numero superiore a tre esemplari e del pesce Persico di 10 esemplari, comunque non superiore a kg. 5. € 50,00 per capo.

11. Uso di tecniche vietate o non consentite € 100,00

12. Chiunque abbandoni sul luogo di pesca materiale di qualsiasi origine € 100,00

13. Il comportamento antisportivo di qualsiasi genere comporta il ritiro del libretto catture e una sanzione di € 100,00

Art. 12 Sequestro

Ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 689/1981 il pubblico ufficiale con mansioni di vigilanza ittica può procedere al sequestro amministrativo degli attrezzi e attrezzature utilizzate per l’esercizio ittico.

Art. 13 Pesca Professionale

La pesca professionale è consentita, previo permesso del concessionario, all’interno di tutto il territorio della concessione ai titolari di apposita licenza con gli attrezzi e le modalità previste dalle disposizioni del Regolamento Provinciale per l’esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione del tremaglio.

PER TUTTO QUANTO NON DISPOSTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL PARCO NATURALE VIGE IL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI TREVISO E RELATIVE SANZIONI PER I TRASGRESSORI.

Il presente regolamento potrà subire delle variazioni, preventivamente comunicate.

NORME DI COMPORTAMENTO. IL FRUITORE DELLA CONCESSIONE E’ INOLTRE TENUTO A:

LASCIARE PULITO IL LUOGO DI PESCA;

NON DETURPARE L'AMBIENTE NE’ DANNEGGIARE LA FLORA RIPARIA E SOMMERSA NEL TERRITORIO DEL PARCO;

RISPETTARE GLI ALTRI PESCATORI, I PROPRIETARI DEI FONDI E TUTTI i FRUITORI DEL PARCO NATURALE ANCHE NON PESCATORI;

RISPETTARE IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA E COLLABORARE ATTIVAMENTE ALLE ISPEZIONI DI CESTINI,SACCHE E MEZZI DI TRASPORTO;

COMPORTARSI SECONDO LE REGOLE DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA COME DISPOSTO DAL CODICE CIVILE

Contatti / Rilascio Permessi

Obbligo libretto del Parco del Sise

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